Con la Circolare 1/E/2018 del 17.01.2018 l’Agenzia delle Entrate si è finalmente espressa in merito alle nuove regole in materia di detrazione dell’Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017, chiarendo soprattutto la questione delle fatture a cavallo d’anno, che ha preoccupato gli operatori durante la liquidazione IVA di dicembre 2017, e decidendo la non sanzionabilità per i comportamenti adottati in difformità ai principi contenuti nella Circolare 1/E/2018, ai fini della liquidazione IVA di dicembre 2017.
In base ai chiarimenti espressi dall’Agenzia, per esercitare correttamente il diritto alla detrazione non basta verificare il momento di esigibilità dell’IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura. Da qui l’esigenza per i cessionari/committenti di essere provvisti di un sistema che registri il momento di ricezione della fattura, come ad esempio lo scambio di fatture tramite PEC o tramite una piattaforma informatica.
Considerata la rilevanza attribuita alla ricezione della fattura, la circolare 1/E rammenta che, se non si riceve il documento entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (oppure se si riceve fattura irregolare), occorre procedere alla regolarizzazione in base all’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997 (o comma 9-bis, per le operazioni soggette a reverse charge). In difetto, si applica la sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata, con il minimo di 250 euro.
Pertanto per esempio:
- una fattura relativa ad un acquisto consegnato a Dicembre 2017, ricevuta nel 2017, potrà essere registrata entro dicembre 2017 e confluire così nella liquidazione IVA di dicembre 2017, o al più tardi potrà essere registrata entro il 30.04.2018 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. In questo secondo caso il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- una fattura relativa ad un acquisto consegnato a Dicembre 2017, ricevuta il 20.01.2018 potrà essere registrata nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16.02.2018), oppure potrà essere annotata in contabilità al più tardi entro il 30.04.2019 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti per evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo IVA 2018.
- una fattura relativa ad un acquisto consegnato a Dicembre 2017 e non ancora pervenuta entro il termine di 4 mesi, in tale ipotesi, entro il trentesimo giorno successivo (termine che, di fatto, configura il momento di esigibilità dell’Iva da regolarizzare), il cessionario deve eseguire la regolarizzazione, versando l’imposta ed emettendo autofattura. Questo documento, una volta restituito dalle Entrate munito dell’attestazione di avvenuti regolarizzazione e versamento, è annotato, al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della regolarizzazione, nel registro degli acquisti per la detrazione con riferimento al 2018.
Potrebbe anche accadere che, mentre è in corso il termine per la regolarizzazione, ad esempio il 10 Maggio 2018, si riceva la fattura del fornitore. In questo caso, la regolarizzazione non pare necessaria (e quindi nessuna sanzione è dovuta, in linea col principio desumibile dalla risoluzione 98/E/2014) e l’Iva addebitata in fattura sarebbe detraibile secondo le regole ordinarie: vale a dire, previa registrazione nella liquidazione del 16 Giugno 2018 o anche successivamente, con il limite della dichiarazione relativa al 2018.
- Infine, la fattura potrebbe essere ricevuta oltre il termine per la regolarizzazione. In questa ipotesi, occorre distinguere:
- Se il cessionario/committente ha già regolarizzato (sottraendosi così all’applicazione della sanzione), il diritto a detrarre l’Iva regolarizzata non è in discussione (il fornitore dovrebbe però essere autorizzato a emettere nota in diminuzione per stornare l’Iva addebitata in fattura, ma assolta “in proprio” dal cliente cui andrà resa se al tempo pagata);
- Se, invece, la regolarizzazione non è stata eseguita, il diritto di detrazione dell’imposta dovrebbe comunque essere salvo ed esercitabile in base alle nuove regole. In questo caso, però, la mancata regolarizzazione resta punibile in capo al cessionario/committente, il quale si potrà ravvedere per ridurre l’entità della sanzione.
STUDIO VALENTINO
FONTE: ILSOLE24ORE