Molte le novità che la manovra ha introdotto in tema di spese relative all’istruzione scolastica. Dalle detrazioni sull’affitto dei fuori sede per i quali la distanza minima richiesta tra il luogo di residenza e quello dell’università è stato ridotto. La novità riguarda in particolare gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate, e solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018. Ma gli sconti fiscali vanno dagli asili nido ai corsi di specializzazione. Eccoli di seguito elencati:
Asili nido e «sezioni primavera»
Per i figli più piccoli la detrazione del 19% si calcola sulle rette pagate agli asili nido pubblici e privati. Vi rientrano anche le spese pagate ai soggetti che assolvono la stessa funzione, come le “sezioni primavera”. L’importo della spesa agevolata non può comunque superare i 632 euro per ciascun figlio.
Materna, primaria e secondaria
Sono detraibili al 19% anche le spese d’istruzione per le scuole materne, elementari, medie e superiori, sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Inclusi i costi per la mensa e per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. E le somme pagate per partecipare a gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo per ampliare l’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto: come corsi di lingua e di teatro. Per ciascun alunno, il bonus si calcola su un importo massimo di 717 euro per l’anno 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro a partire dal 2019.
La documentazione necessaria
Vanno presentare al Caf o da conservare per l’esibizione al professionista di fiducia :le ricevute o quietanze di pagamento contenenti gli importi e la descrizione della spesa. Se il pagamento è effettuato a soggetti terzi (e non alla scuola), serve l’attestazione dell’istituto da cui si rilevi la delibera di approvazione e i dati dello studente. Per la mensa scolastica è essenziale conservare la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, dal quale si evinca la causale e il nome e cognome dell’alunno. Per i pagamenti in contante o tramite buoni mensa, serve anche l’attestazione della scuola o del soggetto che ha ricevuto il pagamento.
Gli strumenti musicali
È stato comprovato anche per l’anno 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale (fino a un massimo di 2.500 euro) per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e a quelli di diploma di primo e secondo livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzione di formazione musicale e coreutica. Il contributo viene stanziato come sconto sul prezzo di vendita direttamente dal produttore e rivenditore, anche online.
Università statali e private (e telematiche)
per le spese di istruzione universitaria (19%) – che spettano anche se si studia all’estero – la detrazione è calcolata sulle tasse di immatricolazione e di iscrizione, nonché su quelle per gli esami di profitto e di laurea. Vale anche per le somme versate per partecipare ai test preliminari. Se l’ateneo è statale, non è previsto alcun limite di spesa su cui calcolare lo sconto fiscale. Se l’università è privata (o telematica riconosciuta), il limite su cui calcolare lo sconto è stabilito annualmente da un decreto del Miur, che tiene conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti agli atenei statali.
Conservatori e istituti tecnici
Il trattamento riservato per detrarre le spese universitarie è riservato anche a quelle relative alla frequenza dei nuovi corsi presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, istituiti in base al Dpr 212/2015, nonché presso gli istituti tecnici superiori (Its). Mentre i corsi di formazione presso i conservatori musicali, relativi al precedente ordinamento, sono equiparati alla formazione scolastica secondaria.
Canoni di affitto per «fuori sede»
La detrazione sui canoni di affitto, per contratti di ospitalità e per atti di assegnazione o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università e collegi universitari riconosciuti, è prevista in misura del 19% su un importo massimo di 2.633 euro. Si applica gli studenti fuori sede residenti ad almeno 100 chilometri di distanza dal Comune in cui si trova l’ateneo. Importanti novità solo per i periodi d’imposta 2017 e 2018, e solo per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate, vi è una riduzione del limite fissato a soli 50 chilometri dal luogo di residenza senza la necessità che l’ateneo si trovi in un’altra Provincia.
Master, dottorati e specializzazione
La detrazione del 19% è prevista anche sulle spese sostenute per frequentare corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento tenuti in università pubbliche e private italiane o straniere, master gestiti da istituti universitari che per durata e struttura dell’insegnamento sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca. Il limite di spesa agevolata è stabilito annualmente dal Miur. Per i corsi organizzati da enti diversi dalle università, non spetta invece alcuna agevolazione.
School bonus ed erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione di quelle esistenti, e il sostengo a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, fruiscono di un credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, pari al 65% delle cifre elargite nel 2017 e del 50% di quelle nel 2018, su un massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Per le somme (non in contanti) donate a università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal Miur, c’è invece una deduzione dal reddito pari all’intera elargizione.
Per quanto concerne il limite di spesa agevolata, va ricordato che esso è riferito sempre a ciascun alunno o studente e dev’essere suddiviso tra i beneficiari (ad esempio, i genitori), suddividendo la spesa in base all’onere realmente sostenuto e annotando sul documento la quota di ripartizione, se diversa dal 50 per cento. In caso di coniuge a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero importo. Vale il principio di cassa, per cui non conta l’anno cui si riferisce il pagamento, ma solo quello in cui le spese sono state pagate.
Fonte: ilsole24ore