Ribadita dalla Cassazione il diritto a detrarre il 55% delle società immobiliari
La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche alle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 29164, depositata il 12 novembre, in linea con la precedente pronuncia n. 19815 del 23 luglio 2019.
Di altro avviso continuano ad essere le Entrate, che nella guida al risparmio energetico dello scorso febbraio escludono la detrazione per gli immobili locati o in comodato. Secondo l’attuale orientamento dell’Agenzia potrebbero fruire di questa agevolazione solo i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Dovrebbero essere invece esclusi dall’agevolazione quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. La tesi non ha però fondamento perché la normativa, come confermato dalla Cassazione, non prevede questo vincolo.
Nella controversia esaminata una società immobiliare di locazione impugnava la cartella di pagamento emessa in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 per il recupero di maggiore Ires, a seguito del disconoscimento della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica di edifici prevista dall’articolo 1, comma 344, della legge 296/2006. Le eccezioni del contribuente venivano accolte in entrambi i gradi di merito.
Secondo la Corte il beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 non riguarda la più limitata categoria dei (soli) soggetti Irpef, ma è a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa (e le società), a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti (e a prescindere dalla categoria reddituale di riferimento), in coerenza con la finalità di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe parzialmente (con riferimento ai beni delle società di gestione immobiliare) indebolita con l’interpretazione dell’Agenzia.
La Corte, pertanto, conclude confermando che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del Mef del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Restano esclusi invece gli immobili in locazione finanziaria, per i quali la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente in base all’articolo 2, comma 2, del Dm 19 febbraio 2007.
Per mettere fine all’ingente contenzioso si auspica un aggiornamento della prassi ministeriale, ormai superata da molteplici pronunce della Cassazione (si vedano anche le sentenze n. 19815/2019 e 19816/2019), oltre che dalla norma di comportamento Aidc di Milano n. 182/2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore