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Niente e-fattura anche nel 2020 per prestazioni sanitarie a privati

Anche per l’anno prossimo il divieto di fatturazione elettronica  relativamente alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche secondo il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Il divieto ha carattere oggettivo, in quanto è relativa a tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti di privati, indipendentemente dal soggetto che le eroga (persona fisica o enti) o dalla circostanza che il prestatore sia o meno soggetto all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’art. 1, comma 53 della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), sostituendo l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, aveva previsto per il 2019 il divieto di emissione della fattura in formato elettronico relativamente alle operazioni effettuate da coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS), con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema e indipendentemente dall’opposizione da parte del soggetto interessato.
L’art. 9-bis del D.L. n. 145/2018 ha poi esteso il divieto di emissione della e-fattura anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (ad esempio fisioterapisti,podologi, logopedisti), con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ma restano soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie, come ad esempio quelle di consulenza oppure relative alla cessione di beni strumentali.
Allo stesso modo devono essere documentate tramite fattura elettronica le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi da persone fisiche, come nel caso delle aziende che si fanno carico delle spese mediche a beneficio dei propri dipendenti, ancorché le prestazioni siano rese materialmente nei confronti di questi ultimi.
In riferimento a questa ultima ipotesi, tuttavia, le fatture elettroniche non devono riportare i nominativi dei pazienti o altri elementi in grado di consentirne l’identificazione (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 307 del 24 luglio 2019).
Pertanto secondo l’ effetto previsto dall’art. 15, D.L. n. 124/2019 (non modificato nel corso dell’esame in Commissione Finanze della Camera), il divieto di emettere fattura in formato elettronico per le suddette prestazioni resterà in vigore anche per il prossimo anno.
Lo stesso art. 15 contiene una modifica finalizzata a razionalizzare la trasmissione dei flussi informativi al sistema TS e i nuovi obblighi di invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
A tal riguardo si ricorda che, in un’ottica di semplificazione, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, il comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i nuovi obblighi possano essere adempiuti mediante la memorizzazione e l’invio telematico dei dati “relativi a tutti i corrispettivi giornalieri” al Sistema tessera sanitaria.
Modificando la citata disposizione viene stabilito che, a partire dal 1° luglio 2020, i predetti soggetti dovranno adempiere ai suddetti obblighi esclusivamente mediante la memorizzazione e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi al sistema TS, da effettuarsi secondo gli strumenti di cui al comma 3 dello stesso art. 2, ossia mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito o di credito.
La norma, come indicato nella relazione illustrativa, è finalizzata ad aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati e a rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.
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