I delegati alla fiscalità del Cndcec chiedono un intervento delle Entrate. Da individuare i casi in cui il visto infedele è stato apposto in buona fede
Commercialisti in pressing su Governo ed Entrate per trovare una via d’uscita
sull’applicazione della stretta del cumulo dei redditi di lavoro dipendente e
assimilato oltre i 30mila euro. In una mail inviata ai referenti regionali della
«gestione tributi e rapporti con gli uffici finanziari», i due delegati alla fiscalità
del Cndcec, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, fanno il punto sulle
interlocuzioni nel tavolo tecnico con l’Agenzia. Tra i punti aperti la decorrenza
delle clausole di esclusione dal forfettario (re) introdotte dall’ultima legge di
Bilancio. In particolar modo sul cumulo dei 30mila euro dei redditi da lavoro
dipendente e assimilato, i commercialisti sottolineano nella nota inviata
all’Agenzia che, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del contribuente
(articolo 3, comma 2, della legge 212/2000), «qualora alla data di entrata in
vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare
l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi
che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfettario, ma
dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime
forfettario dal 2021». In sostanza la linea sposata dal Cndcec è che la causa
ostativa non scatti da subito.
Proprio su questo punto i delegati alla fiscalità stanno cercando di ottenere una
risposta ufficiale che recepisca tale linea interpretativa e qualora quest’ultima
non dovesse prevalere in via amministrativa cercheranno comunque di ottenere
una correzione in via legislativa.
Va ricordato come la scorsa settimana il sottosegretario al Mef, Alessio
Villarosa, abbia rinviato la risposta al question time presentato dai suoi colleghi
di partito (M5S) in attesa di valutazioni su possibili interventi dell’Esecutivo.
Invio della dichiarazione
Ma i fronti aperti vanno anche oltre i forfettari. I commercialisti hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia anche sulla corretta lettura della risoluzione 99/E/2019
che ha sottolineato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di
conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Una questione che
emerge in vista della scadenza della dichiarazione Iva 2020. Per questo è stato
fatto notare all’Agenzia che «il professionista che appone il visto di conformità
sulla dichiarazione può trasmettere quest’ultima, eventualmente anche tramite i
soggetti collettivi individuati nell’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio
2019, indicando nel riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica,
presente nel frontespizio delle dichiarazioni, il codice “1” nella casella relativa
al “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, al fine di segnalare che la
dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, avendo cura tuttavia di
rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la
responsabilità dello stesso professionista».
Fonte: Il Sole 24 ore