L’agevolazione è riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Di conseguenza, possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese agricole che producono reddito agrario.
LAVORATORI AUTONOMI
Limitatamente agli investimenti nei c.d. beni “generici”, ossia in beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, l’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
OBBLIGO SICUREZZA SUL LAVORO
La fruizione del beneficio, infine, è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
ESCLUSIONI
Dal beneficio restano esclusi gli investimenti:
- nei veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- nei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni.
Relativamente ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, si evidenzia che sono esclusi dal beneficio fiscale gli investimenti nei mezzi di trasporto richiamati dalla norma (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), ancorché utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.
IMPORTANTE: AUTOCARRI
Possono invece fruire dell’agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d’opera. La misura del credito d’imposta è differenziata in base alla tipologia dei beni agevolabili.
LA MISURA DEL CREDITO
BENI 4.0
Relativamente ai beni materiali di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016 (ossia i beni per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. iperammortamento).
Fino a € 2,5 milioni 50 %
Relativamente ai beni immateriali di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016 (ossia i beni immateriali per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. maxiammortamento)
Fino a € 1 milione 20 %
BENI GENERICI
Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “generici”, ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016
Fino a € 2 milioni in beni materiali 10 %
Fino a € 1 milione in beni immateriali 10 %
Dott. Valentino Lorenzo