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Disparità uomo donna 2020: ecco le professioni agevolabili

Assunzioni agevolate per i settori e le professioni con rilevante disparità uomo donna: emanato il Decreto 25 novembre 2019

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  DM 25 novembre 2019 n. 371 dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia sui settori e le professioni con rilevante  tasso di disparità occupazionale uomo-donna. Le informazioni sono elaborate dall’Istat sui  dati rilevati nel 2018 e la disparità  si considera  rilevante se  supera almeno del 25% la disparità media, che è 9,3 nel 2019;  la soglia è calcolata quindi all’11,7%  .

Questo dato viene stabilito per la definizione di lavoratore svantaggiato,  ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 e consente  anche di individuare i settori e le professioni per le quali  le lavoratrici  nel 2020 potranno godere dello sgravio contributivo ex art. 4 comma 11 della L. 92/2012.
Tutti i settori e le professioni con tasso di disparità uomo-donna rilevante sono elencate nell’allegato “B” al decreto interministeriale.

Citiamo di seguito  esempi di settori con il tasso di disparità  più rilevante :

  • 47,3% nel settore dell’agricoltura
  • 84,2% nel settore industria-costruzioni
  • 46,5% nel settore dell’Industria manifatturiera.
  • 56,3% nel settore trasporto e magazzinaggio.

L’ agevolazione  sopracitata prevista dalla legge n. 92 2012 è destinata alle assunzioni di  donne senza limite di età e di residenza, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate , che rientrino appunto in  una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

Lo sgravio è pari al 50% dei contributi a carico dell’azienda per un anno e in caso di  assunzioni con contratto a termine i e per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da contratto a termine. Rientrano anche i contratti di  lavoro in somministrazione, per cui in questo caso  l’agevolazione può essere trasferita in capo all’utilizzatore (cfr. circ. INPS n. 111/2013).

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