Raffica di chiarimenti delle Entrate sulla fattura elettronica a pochi giorni dal 1° luglio 2019, data in cui cambiano le regole di emissione delle fatture immediate. L’Agenzia con la circolare 14/E di ieri ha chiarito numerosi dubbi non solo in relazione all’emissione delle fatture immediate, ma anche per le fatture differite, esterometro, bollo e sua regolarizzazione, autofatture e reverse charge. Il documento affronta anche la moratoria sanzionatoria e la misura delle singole sanzioni applicabili.
Fattura immediata e differita
Dal 1° luglio l’emissione delle fatture immediate sia esse cartacee che elettroniche potrà avvenire entro 10 giorni (il termine potrebbe essere esteso dalla conversione del Dl crescita) dalla data di effettuazione dell’operazione. Questa novità (articolo 11 del Dl 119/2018) aveva sollevato dubbi sulla data da indicare nella e-fattura se quella di effettuazione o quella di emissione. In effetti, come anticipato sul Sole 24 Ore, ieri l’agenzia delle Entrate ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio.
Risulta così chiaro che non è necessario (almeno per le fatture elettroniche) intervenire sui sistemi informativi e che non verranno modificate neppure le specifiche tecniche che già prevedevano l’identificazione tra data di emissione e di effettuazione dell’operazione. Al contrario, per le fatture analogiche sarà, come sottolineato dalla circolare 14/E/2019, necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.
Quanto alla fattura differita, l’Agenzia risolve un problema sollevato dai più. In caso fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, la stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. La questione che si poneva era quale fosse la data da indicare in fattura. L’Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre.
Registrazione fatture emesse
Sulla registrazione delle fatture emesse la circolare supera alcune specifiche problematiche. In effetti, l’articolo 23 del Dpr 633/72 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia, con un approccio coerente e conseguenziale, chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura.
Il chiarimento, arricchito da una serie di esempi, consente agli operatori di continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell’imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri.
Esterometro
Per quanto riguarda il nuovo adempimento che i contribuenti sono chiamati a effettuare mensilmente per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti ancorchè identificati, la maggiore novità da segnalare riguarda il perimetro dei soggetti obbligati. L’agenzia delle Entrate, superando a dire il vero delle precedenti posizioni espresse con delle risposte ad interpelli nei mesi scorsi, chiarisce che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche. Da ciò discende che sono esclusi dallo specifico obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.
Fonte: Il Sole 24 Ore