Di questo orientamento giurisprudenziale ondivago sono un esempio l’ordinanza della Cassazione n. 5039, depositata il 21 febbraio 2019, che ammette il cumulo delle due sospensioni, quella feriale e quella a seguito di istanza di accertamento con adesione, mentre la sentenza della Cassazione, n. 7386, depositata il 15 marzo 2019, a distanza di poco più di 20 giorni, esclude l’applicabilità del cumulo. Per spiegare il problema, occorre partire dalle regole generali.
Sospensione feriale di agosto
Il periodo di sospensione feriale, prima previsto dal 1° agosto al 15 settembre, in totale 46 giorni, dal 2015 è fissato dal 1° al 31 agosto (articolo 16, Dl 12 settembre 2014, n. 132). La decorrenza del termine per il compimento di una determinata attività processuale si interrompe durante il periodo di sospensione e riprende a decorrere da questa; il tempo trascorso prima della sospensione si somma con quello che ricomincia a trascorrere dopo.
La sospensione riguarda sia i termini in scadenza nel periodo di sospensione (dal primo al 31 agosto), sia i termini che scadono dopo; se il termine inizia a decorrere durante la sospensione feriale, l’inizio effettivo è differito al 1° settembre. I termini che scadono di sabato, domenica o in giorno festivo, slittano al primo giorno feriale successivo.
Per i ricorsi, in presenza di istanza di accertamento con adesione (istanza da presentare entro 60 giorni), vanno conteggiati 150 giorni (60 ordinari, più i 90 giorni di sospensione spettanti a seguito dell’istanza), più altri 31 giorni, in totale 181 giorni, in caso di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Fino al 2014, i giorni potevano essere 196, dato che la sospensione feriale era dal 1° agosto al 15 settembre.
Il cumulo è dato per pacifico
Si precisa che, per uffici e contribuenti era ed è pacifica l’applicabilità dei due periodi di sospensione. Ad esempio, in caso di accertamento notificato in data 11 maggio 2019, il contribuente che ha presentato entro il 10 luglio 2019 l’istanza di adesione a norma dell’articolo 6 o 12, del Dlgs 218/1997, cioè entro il termine previsto per il ricorso, avrà, a partire dalla data di notifica dell’accertamento, 181 giorni di tempo per chiudere l’accertamento in adesione con l’ufficio, o presentare ricorso.
Infatti, ai 60 giorni di tempo per il ricorso, si devono aggiungere sia i 90 giorni di sospensione dei termini per l’impugnazione in seguito alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sia i 31 giorni del mese di agosto, cioè del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
In pratica, per l’accertamento notificato in data 11 maggio 2019, il termine per chiudere l’accertamento in adesione con l’ufficio, o presentare ricorso, scadrà il giorno 8 novembre 2019. La cumulabilità dei due periodi di sospensione è pacifica per uffici e contribuenti già dal 1999, cioè da 20 anni, da quando il ministero delle Finanze ha emanato la risoluzione 159 dell’11 novembre 1999. In questa risoluzione, il ministero nell’affermare la cumulabilità, ha chiarito che le due sospensioni perseguono diverse finalità, precisando che «i due periodi di sospensione (feriale e quello dei 90 giorni) avendo diverse finalità, collegate al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale, connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni, non possono che applicarsi cumulativamente».
Ma la Cassazione ora sembra orientata diversamente. Con un effetto di incertezza normativa che può creare non pochi problemi ai contribuenti.
FONTE: Il Sole 24 Ore