Le importanti novità normative che caratterizzano il regime forfettario dal 2019 consentono di passare dalla contabilità ordinaria alla tassazione a forfait, senza l’Iva, già dal primo gennaio 2019, senza dover attendere il decorso del triennio obbligatorio di permanenza nel regime contabile ordinario. Ma è libero anche il passaggio dal regime semplificato a quello forfettario (o viceversa), se si tratta di regimi “naturali”. Sono queste le principali novità contenute nelle 4 risposte, relative ai passaggi tra regimi, dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2019 (clicca qui per consultarle ).
Da ordinario a forfettario
Gli imprenditori individuali (anche familiari o coniugali) che hanno optato per la contabilità ordinaria nel 2017 o nel 2018 e che ora hanno i requisiti di accedere al regime forfettario, a seguito delle novità applicabili dal 2019 (ad esempio, l’aumento generalizzato del limite dei ricavi o dei compensi a 65mila euro o l’eliminazione del limite massimo dei beni strumentali), possono accedervi già a partire dal periodo d’imposta 2019, senza attendere il decorso del triennio, previsto per gli esercizi delle opzioni dall’articolo 18, comma 8, dpr, n. 600/1973. Infatti, anche se l’opzione per un regime, in generale, vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, con l’eventuale rinnovo tacito per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto (circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 6.7), per l’articolo 1, comma 1, dpr 10 novembre 1997, n. 442, è consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema, in conseguenza di nuove disposizioni normative, anche prima del decorso del suddetto triennio (risposta 41 a Telefisco 2019). Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime dei forfettari, quindi, questo passaggio tra contabilità ordinaria e regime forfettario può avvenite al primo gennaio 2019, anche senza dover attendere il decorso del triennio obbligatorio di permanenza in altri regimi.
Da ordinario a semplificato
Va rispettato questo limite triennale, invece, nel passaggio dalla contabilità ordinaria, in precedenza tenuta per opzione, a quella semplificata (risposta 47 a Telefisco 2019), perché non vi sono variazioni nel regime semplificato tra il 2018 e il 2019.
Da semplificato a forfettario e viceversa
Non si deve attendere il decorso del triennio, infine, nei casi di passaggio da un regime naturale ad un altro regime naturale, indipendentemente dalle modifiche normative intercorse, tra un anno e l’altro, in uno o in entrambi i due regimi (risposta 42 a Telefisco 2019). Quindi, considerando che, per alcuni soggetti (sotto i 65.000 euro di ricavi o compensi, senza partecipazioni a società di persone, imprese familiari o associazioni professionali, senza controllo in Srl che «esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte», eccetera), sono regimi naturali sia il forfettario che il semplificato (indifferentemente per cassa o con la regola della registrazione dell’articolo 18, comma 5, dpr n. 600/1973) (risoluzione 64/E/2018), i passaggi tra questi due regimi sono liberi e non devono rispettare il vincolo triennale. Questo passaggio è libero, cioè senza attendere il triennio, anche se il contribuente nel 2018 ha scelto la particolare modalità di registrazione prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973 (risposta 45 a Telefisco 2019 e risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E).
Fonte:ilsole24ore