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Il bonus Sud resta con il successivo affitto d’azienda – I beni agevolati circolano insieme all’azienda nel territorio agevolato

Nessuna revoca per il credito d’imposta per il Mezzogiorno, maturato sull’acquisto di beni che rientrano in un complesso oggetto di un successivo fitto d’azienda.
Si è espressa in questi termini l’agenzia delle Entrate con la risposta 75/2019 a interpello, con cui un contribuente ha chiesto se la cessione della gestione, con contratto di affitto di ramo d’azienda, di un punto vendita a un terzo soggetto economicamente indipendente, costituisse un’ipotesi di revoca dell’agevolazione. 
In sostanza, l’istante ha evidenziato che, dopo aver sostenuto una serie di investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature per l’allestimento di un supermercato, intende concederlo in «fitto d’azienda», immediatamente dopo aver ottenuto, a suo nome, le autorizzazioni di rito. L’impresa sottolinea anche che detta operazione ha natura prettamente residuale rispetto al proprio business, atteso che il 98% del suo reddito deriva dall’esercizio diretto di commercio all’ingrosso.
A giudizio dell’istante, l’operazione non integrerebbe alcuna ipotesi normativa di revoca del beneficio, atteso che «il trasferimento in fitto della nuova unità produttiva rappresenta, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, il trasferimento di beni agevolati in occasione della cessione in locazione del ramo d’azienda di cui essi fanno parte e non semplicemente nell’ottica di un trasferimento di singoli beni».
L’Agenzia, nell’ambito della propria risposta, si è soffermata sul comma 105 dell’articolo 1 della legge 208/2015 secondo cui «se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti». Il Fisco ha negato che nella fattispecie rappresentata potesse concretizzarsi un’ipotesi di revoca, considerato che i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda oggetto di fitto nella medesima struttura produttiva che ha dato diritto all’agevolazione, nello stesso territorio agevolato.
Diversamente, se il trasferimento dei beni fosse qualificabile come una mera locazione degli stessi, si applicherebbe il comma 105 e il credito d’imposta sarebbe rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni locati. L’affittuario dovrà comunque far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale. 

Fonte:Il Sole 24 Ore

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