Skip links

Credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali – NOVITA’ 2021

L’agevolazione è riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Di conseguenza, possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese agricole che producono reddito agrario.

LAVORATORI AUTONOMI

Limitatamente agli investimenti nei c.d. beni “generici”, ossia in beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, l’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

OBBLIGO SICUREZZA SUL LAVORO

La fruizione del beneficio, infine, è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ESCLUSIONI

Dal beneficio restano esclusi gli investimenti:

  • nei veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • nei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • in fabbricati e costruzioni.

Relativamente ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, si evidenzia che sono esclusi dal beneficio fiscale gli investimenti nei mezzi di trasporto richiamati dalla norma (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), ancorché utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.

IMPORTANTE: AUTOCARRI

Possono invece fruire dell’agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d’opera. La misura del credito d’imposta è differenziata in base alla tipologia dei beni agevolabili.

 

LA MISURA DEL CREDITO

BENI 4.0

Relativamente ai beni materiali di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016 (ossia i beni per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. iperammortamento).
Fino a € 2,5 milioni                                             50 %

Relativamente ai beni immateriali di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016 (ossia i beni immateriali per i quali, in precedenza, era riconosciuto il c.d. maxiammortamento)
Fino a € 1 milione                                                20 %

BENI GENERICI

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “generici”, ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016
Fino a € 2 milioni in beni materiali                   10 %
Fino a € 1 milione in beni immateriali              10 %

 

Dott. Valentino Lorenzo

This website uses cookies to improve your web experience.
Esplora
Trascina