La legge di bilancio ha prorogato anche il SismaBonus Acquisti al 30/06/2022?
E’ questo il cervellotico quesito che negli ultimi giorno sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.
Ad oggi non si trovano interpretazioni, chiarimenti in merito all’estensione della proroga sulle agevolazioni fiscali in materia edilizia anche al Sismabonus Acquisti.
Abbiamo sottoposto il quesito all’agenzia delle entrate tramite interpello ordinario.
Interpretando la norma e considerando la portata e le implicazioni dell’agevolazione in questione sicuramente la proroga c’è. Tuttavia, per quanto sia un istituto debole, se non altro l’interpello ci consente di conoscere preventivamente la posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’applicazione della norma. Attendiamo risposta
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.
La società Alfa è una società di costruzione di immobili civili. Al fine di conseguire l’oggetto sociale, è stato sottoscritto un preliminare di acquisto, in data 12/06/2020, di fabbricato rurale ad uso civile abitazione, sito in Comune di San Severo (FG) ubicato in Zona Sismica 2 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006).
L’intenzione è quella di usufruire delle agevolazioni previste dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente, così modificato dall’articolo 8, comma 1, decreto legge 30 aprile 2019, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
La Società infatti procederà, dopo il rogito, a demolire il fabbricato in oggetto e ricostruire, sfruttando la cubatura del lotto e le previsioni urbanistiche, con un unico titolo edilizio (PDC) e contestuale asseverazione della classificazione del rischio sismico ante interventi, un contesto condominiale esteso, composto da un unico edificio di 4 villette a schiera, ovvero con parti comuni, beneficiando della normativa sulle case antisismiche.
La Società ritiene che gli acquirenti, abbiano la possibilità di fruire della detrazione per l’acquisto di case antisismiche su tutte e 4 le villette a schiera. La società inoltre intende ultimare i lavori e stipulare l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori entro il termine del 30 giugno 2022.
Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
L’edificio ricostruito è da considerarsi condominiale con le seguenti parti comuni: unico progetto strutturale tra cui fondazioni, primo solaio, e secondo solaio di copertura, lattoneria e scolo delle acque, area comune di costruzione con unico progetto di realizzazione utenze e fognature, strada di accesso comune a tutte le villette a schiera.
e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-sepites è elevata al 110 percento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, con l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, e precisamente con i commi da 58 a 76, è stata introdotta la proroga delle detrazioni fiscali per l’edilizia ed in particolare: Proroga al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Recupero del patrimonio edilizio (cd. “Bonus casa”), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (cd. “Bonus mobili”) e Bonus verde. Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), ovvero i condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Intervenendo sulla formulazione dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46), con l’articolo 1 e precisamente con i commi da 58 a 76 prevede la proroga del superbonus 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto:
- in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022,
per gli interventi di:
- isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- antisismici.
Quanto premesso, considerato che gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. n.34 del 2019 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020), e ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e altresì considerato l’intervento della Legge di Bilancio 2021, si ritiene di dover applicare la detrazione del 110% sul massimale di Euro 96.000 su ogni unità abitativa anche se le unità immobiliari verranno terminate e vendute tramite stipula dell’atto di acquisto entro il termine del 30 giugno 2022.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.
Dott. Valentino Lorenzo