Skip links

Pagamenti con il POS: obbligo senza sanzione

L’obbligo di Pos, introdotto dal DL n. 179/2012 con la finalità di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio, si è rivelato fin da subito piuttosto controverso per i commercianti e i professionisti. Nel mirino delle categorie sono finiti soprattutto i maggiori costi che avrebbero dovuto sopportare gli studi tra installazione del Pos, canone di gestione e commissioni sulle transazioni.

Una sanzione di 30 euro per chi vende beni e servizi senza dotarsi del Pos, riducibile a un terzo in caso di versamento tempestivo, ma da applicare tante volte quanti sono i pagamenti elettronici richiesti dai clienti e rifiutati. La soluzione, messa a punto dal ministero dello sviluppo economico nel tentativo di dare incisività all’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e credito, non passa però il vaglio del Consiglio di stato, che ipotizza un contrasto con il principio costituzionale secondo cui nessuna prestazione economica può essere imposta se non in base alla legge.

È questa l’interpretazione fornita dai giudici di palazzo Spada con il parere n. 1104/2018 dello scorso 23 aprile, che ha sospeso il giudizio sullo “Schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito” predisposto dallo stesso Mise, chiedendo al ministero maggiori approfondimenti.

L’assenza di una sanzione amministrativa fissata dalla legge per i soggetti inadempienti ha fatto sì che in pochissimi, allo scattare dell’obbligo, si sono adeguati alla normativa. «Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa», rileva lo stesso Consiglio di stato. Con la circolare n. 10-C-2014, peraltro, il Consiglio nazionale forense ha sì riconosciuto l’obbligatorietà per i professionisti di accettare i pagamenti elettronici laddove il cliente fosse stato intenzionato, ma dall’altro ha individuato come unica conseguenza dell’assenza di Pos «la fattispecie della mora del creditore (che non libera il debitore dall’obbligazione), in forza del quale il cliente, di fronte all’impossibilità di pagare con carta di credito o bancomat (ovverosia con una delle modalità concesse dall’ordinamento), pur restando obbligato a corrispondere il corrispettivo base non è tenuto a pagare gli interessi e può essere risarcito dal commerciante o dal professionista degli eventuali costi aggiuntivi dei quali si è dovuto fare carico per adottare delle forme di pagamento differenti (come, ad esempio, la commissione per il bonifico bancario)», confermando quindi l’assenza di sanzioni.

La legge di stabilità 2016 ha modificato la normativa, rinviando a un altro decreto del Mise la disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni, senza fornire però «criteri e limiti specifici quali: importo minimo massimo, indicazione dell’autorità competente a irrogare la sanzione, procedure applicabili».

Tale circostanza è rilevata nella relazione di accompagnamento dallo stesso ministero. Il quale, piuttosto che introdurre con un regolamento secondario nuove sanzioni (passibili di incostituzionalità), ha ritenuto «di fare riferimento a quanto disposto dall’ordinamento nazionale vigente e nello specifico dall’articolo 693 del codice penale». La soluzione proposta è quindi quella di assimilare chi non installa il Pos a chi si rifiuta di accettare denaro contante in corso di validità. Condotta punita appunto con una sanzione di 30 euro.

STUDIO VALENTINO

CIRCOLARE N. 3/2018

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Esplora
Trascina