Pignoramento delle quote sociali di srl.
Il presente lavoro vuole esaminare gli effetti del pignoramento di una quota sociale come strumento di recupero di un credito vantato verso il socio di una srl, ma altresì una strategia di difesa della propria quota sociale dall’aggressione di pseudo creditori.
Il socio di una srl, a causa di un debito non pagato, rischia che la propria quota sociale, quindi la propria partecipazione al capitale sociale, sia pignorata.
Il pignoramento delle quote sociali, rappresenta uno degli strumenti che il nostro sistema giudiziario mette a disposizione del creditore (sia esso privato o pubblico, come l’Agenzia delle Entrate), il quale non ha altro desiderio se non quello di recuperare il credito che vanta.
Il diritto italiano consente al creditore di tutelarsi rivolgendosi al Tribunale per ottenere il pignoramento e la vendita all’asta come previsto dalla legge; nonostante la quota sociale sia un bene immateriale, viene in realtà equiparata a beni mobili materiali e dunque, purtroppo, può essere anche oggetto di pegno, usufrutto o ipoteca.
Il pignoramento, si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA) che può essere effettuata dal creditore o dall’ufficiale giudiziario, consiste in un atto notificato al debitore. Il momento dell’iscrizione nel registro delle imprese è molto importante perché rende pubblico a terzi l’atto di pignoramento, quindi da questo momento in poi non ci si può più imporre all’esecuzione dell’eventuale acquisto della quota da parte di terzi.
Anche gli utili rientrano nel pignoramento: infatti, se un socio accumula debiti di carattere personale, oltre al suo patrimonio, possono essere oggetto di espropriazione anche gli utili maturati, il cui accertamento avviene in fase di distribuzione e sono resi ai creditori in sede esecutiva.
Pignoramento quota in Srl unipersonale, in società di persone o in nome collettivo
Nel primo caso, dal momento che il socio è uno soltanto, dunque unico proprietario della società, i creditori possono sia chiedere il pignoramento della quota sociale, sia appropriarsi del conto corrente della società e l’acquirente della quota di partecipazione diventa, automaticamente, il socio titolare in quanto assegnatario dell’unica quota esistente.
L’espropriazione delle quote di una società di persone, invece, di norma non è consentita per la natura stessa della quota: è infatti necessario il consenso di tutti i soci per la trasferibilità della quota. Ma se nell’atto costitutivo è stata prevista la libera trasferibilità delle quote, allora le stesse potranno essere pignorate ed espropriate.
Nelle Snc, il creditore non può espropriare la quota finché la società resterà in vita, ma solo se fosse trasferibile dovrà chiedere il consenso a tutti i soci.
Possibili soluzioni
Lo scopo del pignoramento è quello di consentirti di risolvere la tua posizione debitoria con il creditore. Si profilano, allora, diverse possibilità:
- Le parti si accordano, il debitore paga il suo credito, anche ratealmente, e la quota rimane nelle sue mani;
- Il creditore acquista la quota, diviene il nuovo proprietario della stessa ed entra nella società;
- Non vi è alcun tipo di intesa tra creditore, società e debitore e la quota non è liberamente trasferibile: si procede con la vendita della quota che resta priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La società gode di una sorta di diritto di prelazione che consente alla Srl di inserire un soggetto scelto dalla compagine, per evitare l’ingresso di terze persone sconosciute e magari poco gradite.
Quali sono gli effetti del pignoramento?
Innanzitutto, il nuovo proprietario della quota diviene nuovo socio della srl.
Il diritto di voto in assemblea non è più del socio debitore, ma del custode della quota, che, con la notifica del pignoramento, può essere comunque il socio debitore stesso o un soggetto scelto dal creditore. Se non è stato nominato alcun custode, nell’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario nomina anche il custode e nel momento in cui la quota viene venduta il nuovo socio acquisisce il diritto di voto.
Come difendersi dal pignoramento di quote?
Da un lato, chi decide di costituire una Srl gode del vantaggio della responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta, tenendo al riparo il proprio patrimonio da eventuali e successivi debiti che l’impresa può contrarre.
Se è invece il socio ad aver contratto debiti di carattere personale, allora occorre mettersi in moto per tutelarsi ed evitare la procedura di pignoramento sopra descritta.
Questo poiché in seguito alla notifica dell’atto di pignoramento il debitore non può fare più nulla se non:
1) proporre una soluzione di pagamento rateizzata cosicché il debitore continua a rimanere il proprietario della quota e il creditore (anche se costui fosse un soggetto pubblico come l’Agenzia delle Entrate) vede soddisfatta la propria pretesa;
2) fare opposizione all’atto di pignoramento entro 20 giorni dalla notifica tramite citazione al giudice competente che, se la ritiene fondata, sospende l’esecuzione.
Se poi sono trascorsi novanta giorni dalla notifica di pignoramento al debitore e il creditore non ha ancora provveduto a depositare istanza di vendita della quota, il pignoramento viene dichiarato inefficace e il Tribunale ordina la cancellazione del pignoramento nel registro delle imprese. L’espropriazione è estinta, il socio continua a possedere la sua quota.
Se, invece, il socio debitore non ha ancora ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento potrebbe:
1) pensare a una trasformazione regressiva della SRL in una SNC, rendendo la quota, di fatto, inattaccabile, poiché, come visto, in una società in nome collettivo la quota non è espropriabile se non liberamente trasferibile. Se liberamente trasferibile, è necessario il consenso di tutti i soci per la sua espropriazione;
2) ridurre il valore della quota di partecipazione, procedura del tutto legale che può essere messa in atto con l’aiuto di un professionista;
3) può vendere la propria quota, evitando di cederla al coniuge o a un parente.
In ogni caso, tali azioni devono essere attentamente valutate per evitare imprevisti e conseguenze dannose.
Dott. Valentino Lorenzo