A partire dal 1° Gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate potrà disporre un blocco fino a 30 giorni dei versamenti effettuati tramite F24 che contengano compensazioni di crediti e debiti che presentano profili di rischio, al fine di controllare l’utilizzo del credito. Una sospensione che riguarda non solo le deleghe con saldo a zero, ma anche quelle con saldo a debito, in quanto si tratta di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, indipendentemente dal risultato finale.
E’quanto prevede il nuovo comma 49-ter, inserito con la legge 205/2017 comma 990, all’art.37 del d.l. 223/2006, con l’obiettivo di intercettare preventivamente eventuali irregolarità, evitando così di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto.
Se all’esito del controllo non emergono anomalie e il credito risulta correttamente utilizzato, e in ogni caso decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega e’ eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, se l’esito del controllo dovesse condurre ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni contenuti in delega non saranno considerati effettuati, con conseguenze in tema sanzionatorio, dando comunque la possibilità al contribuente di regolarizzare il versamento omesso ricorrendo al ravvedimento operoso.
Al riguardo si avrà modo di comprendere cosa debba intendersi esattamente con “profili di rischio”, in relazione ai quali l’Agenzia potrà disporre il blocco della compensazione e quindi l’annullamento dell’F24.
Tecnicamente la norma prevede, in caso di esposizione irregolare di un credito nell’F24, l’annullamento dell’intero modello e quindi anche per la quota eventualmente versata, cosa apparentemente poco ragionevole. Dalla relazione di accompagnamento, si legge, ad esempio, che potranno presentare profili di rischio operazioni come: – l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso; – le compensazioni di crediti che sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno dell’operazione; – i crediti in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Si attende ora, il provvedimento attuativo che spiegherà come il contribuente dovrà essere allertato della sospensione dell’F24 presentato e dell’esito del controllo. Si capirà anche come il contribuente potrà difendersi a fronte del diniego della compensazione disposto dall’Agenzia.
STUDIO VALENTINO
CIRCOLARE N.1/2018