La definizione agevolata delle cartelle esattoriali, riguarderà le tasse (IRPEF, IRAP, IRES), i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL), l’IVA (esclusa la tassa sul valore aggiunto riscossa all’importazione) e le multe stradali.
In tutti i casi, la cartella deve essere stata notificata entro il 31 dicembre 2015.
- Per quanto riguarda IVA tasse e contributi, si pagherà interamente la somma originariamente dovuta e gli interessi legali, mentre lo sconto riguarderà sanzioni e interessi di mora;
- per quanto riguarda le multe, si pagherà interamente la sanzione per la violazione commessa ma con uno sconto sulla mora e gli interessi di riscossione.
Il contribuente potrà aderire alla procedura entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Al momento della richiesta potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in quattro rate.
Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
ATTENTI ALLE RATE, O LA ROTTAMAZIONE SALTA!
Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta al ‘rottamazione” e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla ‘‘definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.
Restano escluse dalla rottamazione le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.