A seguito dell’emergenza da Coronavirus e del conseguente lockdown che ha ancor di più indebolito un sistema economico in difficoltà, il Governo nel nuovo Decreto Rilancio ha introdotto l’iniziativa più interessante, ovvero il Superbonus 110%. Con questa manovra lo Stato anticipa grandi ammontari di denaro che eroga ai cittadini sotto forma di credito d’imposta. Tutto ciò al fine di creare un volano positivo tra fornitori di beni, prestatori di servizi, imprese dell’indotto e i loro relativi dipendenti, facendo ripartire i cantieri, incrementare l’occupazione e migliorare l’estetica e l’efficienza delle abitazioni. Dal giorno 20 di questo mese il superbonus 110% è legge.
L’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:
- Condomìni;
- Persone fisiche, che non esercitino nell’immobile in questione attività professionale e di impresa, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, ad eccezione degli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili posseduti dalle società e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale (Onlus, enti previdenziali);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi).
Gli interventi in questione devono riguardare edifici già esistenti e non nuove costruzioni, ma si può integrare nel novero anche la demolizione e la ricostruzione di uno stabile modificandone anche sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; inoltre tutti questi interventi sono estendibili ad un massimo di due immobili di proprietà dello stesso soggetto.
Il decreto rilancio introduce la detrazione fiscale del 110% per “interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, ma restano fermi gli interventi “trainanti”:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico);
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompa di calore;
- Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore o a condensazione;
- Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.
L’installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi precedenti. Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.
Si ricorda che gli interventi devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.
Lo Stato concede inoltre la possibilità alle banche o ad altri intermediari finanziari di anticipare la spesadei lavori manutentivi in questione in cambio del credito d’imposta del contribuente che verrà quindi ceduto con un interesse a titolo di corrispettivo da pattuire. Inoltre per poter accedere a tali opzioni sarà necessario che gli interventi siano approvati da un asseverante abilitato.
Risultano quindi evidenti le grandi potenzialità di un decreto che ha la capacità di risollevare nell’immediato diversi settori (non solo edile) messi in ginocchio dall’emergenza Covid-19, dando l’opportunità ai cittadini di manutenere i propri immobili gratuitamente.
È doveroso al contempo mostrare la delicatezza di una pratica che se seguita con superficialità o incompetenza potrebbe portare a sanzioni amministrative e pecuniarie, piuttosto che a sostenere costi che al termine dei lavori non verranno coperti dal credito d’imposta.